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La legge per il commercio elettronico
Vendere legalmente
Serve anche a dare fiducia
Giovedì 15 Ottobre 2009
Prima di intraprendere un’attività di commercio elettronico, è opportuno avere presente anche il panorama legislativo che regola tale attività. Consapevolezza difficile da raggiungere dovendosi affidare ad un quadro normativo per nulla unitario e definito, in cui le iniziative di commercio elettronico non trovano una loro precisa collocazione. La legislazione italiana, infatti, presa coscienza dell’importanza che l’e-commerce sta assumendo nel nostro paese, pur non decidendosi a creare norme specifiche ed appropriate, interviene con disposizioni che coprono di volta in volta le aree di maggior urgenza creando spesso non pochi problemi di interpretazione.
LEGGI PER OPERATORI E VENDITORI CON PARTITA IVA
Il decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114; infatti, l’articolo 18 prevedendo la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, qualora non sia pervenuto parere ostativo, l’attività può essere iniziata, sulla base del c.d silenzio assenso.
Quindi se il comune non risponde cosa che non fa mai si considera un asenso un permesso ad aprire l'attività. Inoltre i decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore " in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza ", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli. Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di dieci giorni.
LEGGI PER OPERATORI E VENDITORI PRIVATI
Per le vendite on.line effettuate tra privati, la legislazione è leggermente diversa. Per prima cosa non si è obbligati a vendere con partita iva se il proprio volume d'affari non supera i 5000 €. Per quel che riguarda la normativa di riferimento per le compravendite tra privati, bisogna dire che il funzionamento è leggermente diverso. Il venditore può vendere il bene utilizzando la formula "AS IS" cioè l'oggetto viene venduto come "VISTO E PIACIUTO IN FOTO". Un altra parte della normativa europea che regola le compravendite tra privati disciplina che trattandosi di una vendita tra privati, il venditore può non essere in grado di fornire alcuna fattura, scontrino fiscale o comunque alcuna garanzia sugli oggetti venduti. Altra normativa disciplina il diritto di recesso. Negli acquisti on-line e in tutti gli altri contratti conclusi a distanza è previsto un diritto di recesso per il consumatore. Il consumatore può revocare il proprio ordine entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla consegna della merce (che, a seconda degli Stati, arriva fino a 14 giorni). Se il consumatore non è stato informato dal venditore circa la possibilità di esercitare tale diritto, il termine si allunga a tre mesi dalla consegna della merce. All’interno dei dieci giorni, rispettivamente tre mesi, il consumatore può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza il pagamento di penalità. Il recesso deve essere comunicato al fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il recesso viene comunicato al fornitore a mezzo di fax, esso deve essere confermato entro 48 ore dall’invio del fax con lettera raccomandata. La restituzione della merce non comporta automaticamente un valido diritto di recesso dal contratto, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente dalle parti nel contratto.
La spese per la riconsegna della merce gravano sul consumatore, se così è stato previsto nel contratto. Altrimenti sono a carico del venditore.
Il venditore deve, infine, restituire il prezzo pagato dal consumatore entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso. Non è previsto alcun diritto di recesso per le prenotazioni di voli, viaggi in treno, pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi, come anche per i contratti che hanno per oggetto alimenti e bevande. Così, ad esempio, un’ordinazione di pizze o di sushi non può essere oggetto di recesso.
Attenzione: La vendita a distanza e quindi il diritto di recesso valgono solo per contratti tra un privato ed un operatore commerciale. Contratti tra privati o con puro scopo commerciale non sottostanno alla disciplina prevista per la vendita a distanza
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